Attraverso la legge 20 dicembre 2021, n. 301, di conversione del c.d. decreto fisco-lavoro (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146), si è introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro e il dirigente, di individuare il preposto, o i preposti, per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro), specificando altresì che contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
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