Attraverso il messaggio nr. 263 del 16 gennaio, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta (articolo 23, c. 3, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
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