L’articolo 1, c. 10, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), prevede un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi - innalzata a quarantotto mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
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