Il decreto “aiuti quater” (decreto-legge n. 176 del 2022) ha previsto l’obbligo di invio entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate di un’apposita comunicazione sull’importo del credito di imposta per l’acquisto di energia e gas, maturato nell’esercizio 2022 e non ancora fruito, relativo al terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione. Con il provvedimento prot. n. 2023/44905, l’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della suddetta comunicazione.
Attraverso la risoluzione nr. 27 del 19 giugno, in risposta ad uno specifico interpello, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che abbia omesso di presentare la predetta comunicazione può ricorrere all’istituto della c.d. “remissione in bonis” previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, nel rispetto dei requisiti ivi previsti e con il versamento della relativa sanzione.
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