Attraverso il messaggio n. 2382 del 2024, l’INPS ha fornito indicazioni sul contributo aggiuntivo di malattia di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1957, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile, che i datori di lavoro dei pubblici esercizi devono versare a favore del personale dipendente.
In particolare, in riferimento ai lavoratori intermittenti identificati con il codice tipo contribuzione “G0” e “H0”, l’INPS comunica che è stato istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.
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